la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  regione  promuove  la tutela dei diritti dei cittadini nei
settori  della  previdenza  e  dei   servizi   sociali   riconoscendo
l'importanza   della  funzione  degli  Istituti  di  patronato  e  di
assistenza  sociale  svolta  attraverso  un'adeguata   attivita'   di
informazione,  consulenza e programmazione di interventi finalizzati.